
La Corte di Cassazione ribadisce l’incompatibilità strutturale tra il reato abituale di maltrattamenti e l’attenuante della provocazione, escludendo che l’infedeltà coniugale, ancorché reale, integri “fatto ingiusto” ai fini dell’art. 62 n. 2 c.p.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 15588 del 26 aprile 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali ai danni della moglie, avvenuti anche in presenza dei figli minori.
Il ricorrente sosteneva, in particolare, il carattere sporadico delle condotte, considerate reazione per la scoperta di una relazione extraconiugale della donna, rivendicando la circostanza attenuante della provocazione ex art. 62 c.p.
La Cassazione conferma, invece, la lettura dei giudici di merito: il quadro probatorio, fondato sulle dichiarazioni ritenute attendibili della persona offesa, sui riscontri fotografici, sui messaggi auto‑accusatori dell’imputato e sulle testimonianze di terzi, restituisce un “sistema di vita mortificante e vessatorio”. La Corte valorizza, in particolare, come alla donna fosse abitualmente impedito di lavorare, oltre che di godere di ogni forma di socialità.
